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Patti successori istitutivi e testamento simultaneo

Jacopo Alcini

Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2020, n. 18197

(…) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 2727 e 2729 c.c. Si sostiene che la corte d’appello ha presunto l’esistenza di un accordo fra i due coniugi testatori sulla base della contemporaneità di data e della identità del contenuto e della forma dei due testamenti. Sulla base di tali circostanze, la corte non avrebbe potuto trarre l’ulteriore implicazione della vincolatività dell’accordo sottostante, vincolatività essenziale per la configurabilità del patto successorio istitutivo (…). Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 458, 1372, 1350 e 2729 c.c. L’ipotetico accordo integrante il patto successorio avrebbe richiesto la forma scritta, con ulteriore violazione dell’art. 2729 c.c., non essendo consentita, la prova per presunzioni. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 589 c.c. (…). Il primo motivo è inammissibile. Occorre premettere che i testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati, contenevano innanzitutto disposizioni reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l’usufrutto generale della impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza (pian terreno e primo piano del palazzo e della casa di OMISSIS): il testatore superstite avrebbe ereditato la parte dell’altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati al figlio G.S. I due testamenti contenevano disposizioni in favore dell’altro figlio G., al quale i testatori lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili (terreno agricolo e fabbricato annesso di OMISSIS; secondo piano di OMISSIS; garage di OMISSIS). I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli altri beni al figlio G.S., designato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato da chi dei due fosse morto per primo (…). L’art. 589 c.c. (Testamento congiuntivo o reciproco) dispone “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”. Diversa dal [continua ..]

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Nota di Jacopo Alcini

La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la fattispecie, spesso ricorrente nella prassi, in cui due testamenti redatti nello stesso giorno con atti separati da due coniugi contengano disposizioni in favore di uno soltanto dei figli superstiti. Pur non configurandosi il divieto di cui all’art. 589 c.c., il quale contempla l’ipotesi di testamento redatto da due o più persone in un medesimo atto, la Corte ha ritenuto che la validità dei testamenti distinti non esclude la loro possibile invalidità in relazione al loro eventuale porsi come atti esecutivi di un precedente accordo concluso tra i testatori, avente per oggetto l’impegno di ciascuno a disporre in un certo modo della propria successione ex art. 458 c.c. In altri termini, pur non emergendo espressamente dai predetti lasciti l’intento dei coniugi di dare esecuzione ad un patto successorio istitutivo obbligatorio, la Cassazione ha ritenuto che l’identità dei due testamenti fosse sufficiente a dimostrare la sussistenza di uno specifico accordo fra i testatori. In particolare, l’art. 589 c.c. vieta il testamento c.d. collettivo nelle due tipologie del testamento congiuntivo (due o più persone nel medesimo atto fanno testamento a favore di un terzo) e reciproco (due o più persone dispongono reciprocamente l’una a favore dell’altra). Al di fuori del divieto sono state ammesse solamente due figure di testamento: quello simultaneo e quello corrispettivo. Nel primo ricorrono molteplici dichiarazioni riconducibili a più soggetti, contenute in uno stesso documento, redatte contemporaneamente ma autonome tra loro. Si tratterebbe, quindi, di un atto collettivo solo in apparenza, poiché in realtà non vi è uno, bensì due testamenti autonomi, ancorché formalmente collegati. Nella seconda ipotesi, due soggetti fanno testamento l’uno in favore dell’altro ma con disposizioni autonome, che possono essere contenute anche in unico documento, purché separate. In quest’ultima ipotesi, si potrebbe sospettare al massimo un caso di captazione che generi la possibilità di impugnare l’atto ex art. 624 c.c. La norma in questione pare configurarsi come fattispecie attuativa dell’art. 458 c.c. soltanto in parte, vale a dire per tutte le ipotesi in cui sia violata la ratio del divieto dei patti successori. Invero, l’art. 589 c.c. sancisce [continua ..]

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